STATUTO “SCOPRIAMO L’AUTISMO Associazione di Promozione Sociale”

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Roma (RM)Via Alessio Baldovinetti n.83, quale Ente del terzo settore, un’associazione denominata “SCOPRIAMO L’AUTISMO Associazione di Promozione Sociale” in conformità al dettato dell’art. 35 del D.Lgs 117/2017.

L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L’associazione “SCOPRIAMO L’AUTISMO Associazione di Promozione Sociale”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Art.3. L’Associazione “Scopriamo l’autismo Associazione di promozione sociale” ha per scopo:

  • Sostenere le famiglie con bambini/ragazzi autistici;
  • Favorire la riabilitazione di bambini/ragazzi autistici;
  • Rappresentare un punto di informazione per l’autismo;
  • Sensibilizzare la comunità sui temi dell’autismo;
  • Il finanziamento della ricerca, condizione indispensabile per individuare le terapie e gli interventi psicoeducativi in grado di migliorare la qualità della vita delle persone con autismo e dei loro familiari.

L’autismo è una condizione neurologica e una disabilità dello sviluppo. L’Associazione fa riferimento alla definizione di autismo prevista dalla “Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e di disabilità formulata dalla “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” (2006) e ritiene ormai accertato che i disturbi dello spettro autistico siano conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.

La visione della “Scopriamo l’Autismo Aps” è: Costruire una società inclusiva in cui ogni persona con autismo possa esprimersi e avere relazioni significative, perseguire in autonomia una vita il più possibile indipendente e in cui i suoi diritti siano garantiti così come il suo benessere.

Art. 4. L’Associazione opera per svolgere in via principale attività istituzionali di interesse generale indicate nell’articolo 5 del D.Lgs 117/2017:

  1. a) interventi e servizi sociali: attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art.1 commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 112).
  2. b) interventi e prestazioni sanitarie: Livelli Essenziali di Assistenza.
  3. c) prestazioni socio-sanitarie: (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001): Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale) – di competenza ATS ed erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell’ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.  
  4. · Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute) – di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso una serie di interventi elencati dalla norma.  
  5. · Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative) – erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario.

d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 28/2/2003 n. 53 nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
i)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale svolte;
m) servizi strumentali ad enti del terzo settore per enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;
s) agricoltura sociale (art.2, legge 18 agosto 2015, n.141) = inserimento di soggetti svantaggiati ed educazione ambientale;
u) beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (legge 19 agosto 2016, n.166) = erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Per realizzare gli obiettivi e le finalità e per meglio compiere queste attività anche in supporto degli ETS associati l’Associazione realizza anche:

– la diagnosi e l’intervento precoce,

– l’inclusione scolastica e l’educazione specializzata,

– la presa in carico e l’intervento socio-sanitario,

– l’inclusione lavorativa,

– l’informazione e la consapevolezza,

– la ricerca scientifica,

– la ricerca e l’applicazione di metodi e soluzioni per un percorso di vita il più autonomo possibile incluso il “Dopo di noi”,

l’aggregazione, il sostegno, il mutuo aiuto fra i familiari delle persone autistiche;

– la formazione di una rete con altre organizzazioni di volontariato e altri enti del terzo settore per promuovere e gestire progetti ed eventi comuni;

– la collaborazione con le istituzioni pubbliche per proporre attività e percorsi che portino all’aumento del benessere della persona autistica e delle loro famiglie, per uno scambio di informazioni e per la verifica delle attività e dei servizi in atto;

– la partecipazione alla programmazione socio-sanitaria attraverso la promozione e la gestione di servizi in campo educativo, socio-sanitario, riabilitativo, sportivo, ricreativo ed aggregativo;

– l’attivazione di uno sportello informativo relativamente ai servizi presenti sul territorio a supporto delle famiglie con persone autistiche;

il sostegno alla ricerca scientifica per la prevenzione, diagnosi precoce e cura dei disturbi neurologici;

– la creazione dei presupposti materiali affinché le equipes dei centri scientificamente più accreditati ed avanzati possano essere chiamate periodicamente a predisporre terapie riabilitative, ed a supervisionare quelle in corso;

– il sostegno e l’organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, specializzazione rivolti a tutte le figure professionali (medici, terapisti, pedagogisti, psicologi, educatori) attive nei settori della educazione e riabilitazione, nonché ai genitori e altri familiari delle persone con disturbi neurologici;

 – la diffusione, sulla base delle attività precedenti, della corretta conoscenza delle patologie neurologiche e l’utilizzo delle relative terapie;

 – il sostegno e l’organizzazione di corsi di formazione per gli insegnanti e per il personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado, affinché sia diffusa la conoscenza dei disturbi neurologici e dei relativi metodi di cura, per favorire una effettiva inclusione scolastica;

 – l’organizzazione di momenti di verifica qualitativa e quantitativa dei servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni e/o dalle Organizzazioni Private a qualsiasi titolo coinvolte all’interno del percorso complessivo di sostegno e di recupero del soggetto affetto da disturbi neurologici;

– la sensibilizzazione delle Pubbliche Amministrazioni affinché forniscano gli strumenti appropriati all’inserimento sociale e scolastico dei bambini e ragazzi con disturbi neurologici;

– l’organizzazione, gestione ed erogazione ai soggetti autistici o alle loro famiglie, direttamente o indirettamente, di sussidi, beni materiali e servizi attinenti agli scopi sociali, nessuno escluso.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art.7. L’Associazione persegue queste finalità secondo quanto previsto dai precedenti articoli e attraverso

le seguenti:

  1. Attività istituzionali;
  2. Attività secondarie e strumentali all’attività istituzionale di interesse generale;
  3. Attività di raccolta fondi.

Attività Istituzionali:
l’Associazione nel perseguimento del suo oggetto può:
– richiedere finanziamenti e contributi, nonché stipulare convenzioni e/o accordi con Enti pubblici e privati;
– partecipare con altre associazioni del Terzo Settore trasferendo temporaneamente alle stesse, anche a titolo oneroso, strumentalità o conoscenze gestionali/organizzative;
– acquistare beni mobili e immobili;

  1. stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari,

la fornitura di servizi nell’ambito dei propri scopi istituzionali;

  1. svolgere ogni altra attività riferita all’oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento

degli scopi sociali, con particolare riferimento alla possibilità di editare

e/o redigere e/o vendere libri, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari nonché

degli studi e delle ricerche compiute che per la loro natura o contenuto siano in

qual modo attinenti o riferibili al perseguimento del proprio scopo sociale;

  1. stabilire e intrattenere rapporti con le Istituzioni e gli Organi governativi e legislativi

internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con tutte le altre

realtà sociali che si occupano di autismo;

  1. promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo e amministrativo

a tutela delle persone con autismo e loro familiari;

  1. promuovere e/o intervenire ad adiuvandum in giudizi civili, amministrativi e costituirsi

parte civile nei processi penali che hanno per oggetto violazioni dei diritti delle

persone con autismo o discriminazioni nei loro riguardi;

  1. assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili,

delle persone con autismo e dei loro familiari, contrastando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta;

Attività secondarie e strumentali all’attività istituzionale di interesse generale:

 per raggiungerele finalità di cui al presente articolo l’Associazione, potrà esercitare anche altre attività, invia secondaria e/o strumentale rispetto all’attività di interesse generale, tenute altresì presenti le limitazioni imposte dall’art 6 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni e/o decreti attuativi.

Attività di raccolta fondi: Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.6 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

Soci

Art. 8. Possono diventare soci dell’associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 9. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. L’adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art.10. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 12. La qualità di socio si perde:

  1. per morte;
  2. per morosità nel pagamento della quota associativa;
  3. dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
  4. per esclusione.
  5. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

    La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

    Volontari

    Art. 13. Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

    L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

    Al volontario possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

    Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

    La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

    Non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

    I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017,

    sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

    I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

    Sostenitori

    Art. 14. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.

    Lavoratori

    Art. 54. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

    Organi Sociali e Cariche Elettive

    Art. 16. Sono organi dell’associazione:

    1. l’Assemblea dei soci;
    2. il Consiglio Direttivo;
    3. l’Organo di controllo, laddove eletto;
    4. Il Revisore dei conti, laddove eletto.

    Tutte le cariche sociali sono elettive.

    L’Assemblea

    Art. 17. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

    L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

    • almeno una volta all’anno;
    • entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio;
    • ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
    • quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

    Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

    Art. 18. L’Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione.

    L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

    All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea.

  6. Art. 19. L’Assemblea ha i seguenti compiti:

    • discute ed approva il bilancio;
    • approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
    • definisce il programma generale annuale di attività;
    • procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
    • procede eventualmente all’elezione e alla revoca dei componenti dell’Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
    • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    • discute ed approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
    • delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all’art. 11;
    • delibera sul ricorso dell’associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
    • delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e statuto;
    • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
    • discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
    • delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

    Art. 20. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all’avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

    È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

    Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

    Art. 21. Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

    Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

     Art. 22. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

    Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

    Consiglio Direttivo

    Art. 23. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall’Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

    Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

    Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

    I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

    Art. 24. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

    La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

    In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

    Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

    Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

    Art. 25. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.